Il Referendum a difesa del nostro Fondo Pensioni


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IL TESTO DEL QUESITO DEL REFERENDUM

Modifiche allo Statuto del Fondo

Il/La sottoscritto/a, nella sua qualità di iscritto/a

premesso che lo Statuto vigente del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze all’art. 7 prevede che vengano sottoposte “a referendum le eventuali richieste di modifiche dello Statuto presentate da almeno 500 iscritti, previo assenso del CdA della Cassa”,

chiede che venga indetto referendum per l’approvazione delle seguenti modifiche allo Statuto:

A) Dopo l’art. 33 è introdotto il seguente

Art. 34 – Procedura per la fusione con altro fondo pensione o confluenza in altro fondo

  1. Il Fondo non potrà essere oggetto di alcuna fusione con altri Fondi Pensione senza l’approvazione del progetto a maggioranza assoluta degli iscritti tramite referendum.
  2. Per “fusione”, ai sensi del comma precedente si intende qualsiasi ipotesi di fusione di fondi, comunque denominata (“concentrazione”, “confluenza”, “integrazione in altro fondo”, ecc.) o qualsiasi altro caso di conferimento di patrimonio ed iscritti in un altro fondo (anche se di nuova costituzione), nonché qualsiasi caso di trasferimento collettivo (anche parziale) degli iscritti ad altro fondo, anche se attuato in forma di adesioni individuali plurime, o per effetto di accordo stipulato dalle associazioni sindacali o dalle c.d. “fonti istitutive”.
  3. La violazione del presente articolo sarà impugnabile giudizialmente da qualsiasi iscritto, Consigliere o Sindaco del Fondo, nei confronti anche del solo Fondo, in persona del suo Presidente, al fine di ottenere la inibitoria dei trasferimenti.
  4. In caso di “fusione” (come precisato nel comma 2), liquidazione, estinzione o scioglimento (siano essi volontari o coattivi), o fattispecie similari del Fondo, l’ intero patrimonio residuo dovrà essere distribuito fra gli iscritti, in proporzione ai contributi versati. Fra gli aventi diritto a tale distribuzione saranno compresi altresì coloro che avevano capitalizzato la loro posizione, che a tale unico fine manterranno la posizione di iscritti al Fondo.
  5. Il comma precedente tiene conto anche del vincolo di destinazione delle “disponibilità patrimoniali” del Fondo di cui all’ art. 5 del Decr. Leg.vo 357/90 (da intendersi sia quale patrimonio del Fondo che quale accantonamento fideiussorio della Banca nel suo Bilancio).

B) Dopo l’art. 34 di cui sopra è introdotto il seguente

Art. 35 – Garanzie degli iscritti nel caso di fusione del Fondo con altro Fondo Pensione

  1.  Nel caso di fusione (o di fattispecie assimilate previste nell’art. 34) con altro Fondo, rimarranno integre le garanzie di legge e di Statuto a favore degli iscritti, tenuto conto:
    1. della solidarietà della Banca (e suoi aventi causa) per le obbligazioni del Fondo derivanti dall’art. 15 della legge n. 55 del 1958 (nonché dallo Statuto vigente), che permane in vigore a favore dei singoli iscritti e loro aventi causa e non solo a favore del Fondo (o del soggetto ad esso subentrato).
    2. del vincolo di destinazione delle “disponibilità patrimoniali” del Fondo ai sensi dell’art. 5 del Decr. Leg.vo 357/90.
    3. del contratto di lavoro intercorso fra la Banca e gli iscritti al Fondo, contenente anche norme a favore dei terzi superstiti.
  2. Alla luce di quanto previsto dal comma 1, si stabilisce che in caso di fusione (e fattispecie similari):
    1. Il trattamento economico e normativo spettante agli iscritti e beneficiari a norma del presente Statuto rimarrà mantenuto e garantito e non potrà in nessun caso essere ridotto – direttamente o indirettamente – per nessun motivo, per tutti gli iscritti e beneficiari, ovvero: pensionati (anche futuri di reversibilità), differiti, esodati, dipendenti oggi in servizio, ecc..
    2. Tale garanzia è in ogni caso prestata dalla Banca e dai suoi aventi causa, anche a titolo di integrazione del contratto individuale di lavoro.
    3. Tale garanzia si applicherà anche in caso di modifiche statutarie del nuovo Fondo di destinazione, ed anche a copertura di quanto eventualmente ridotto nell’esercizio dei poteri delle Fonti Istitutive di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni, anche future.
    4. Nel caso di insufficienza di mezzi patrimoniali o di squilibri tecnici del Fondo di destinazione, gli importi necessari per il riequilibrio del Fondo verranno versati dalla Banca, a causa della sua solidarietà.
    5. L’importo del trattamento individuale in essere (o dovuto) al momento della fusione sarà successivamente perequato o rivalutato inderogabilmente a norma dell’attuale Statuto, con esclusione dell’applicazione di blocchi della perequazione disposti per legge, se non specificamente estesi ai fondi complementari
    6. Tale diritto alla perequazione o rivalutazione costituisce un pieno ed attuale diritto soggettivo dell’iscritto avente ad oggetto il “trattamento spettante” e non solo una mera aspettativa.

C) Dopo l’art. 35 di cui sopra è introdotto il seguente

Art. 36 – Possibilità di capitalizzazione della rendita mensile (zainetto)

  1. Nel caso di fusione del Fondo (e fattispecie similari a norma del precedente art. 34) potrà essere erogata all’iscritto, con il suo consenso informato, la capitalizzazione della sua pensione, mediante conversione della sua rendita mensile in un capitale corrispondente.
  2. Tale capitalizzazione dovrà essere calcolata secondo corretti parametri attuariali, che dovranno essere i seguenti:
    1. Tabelle di speranza di vita relative alla popolazione specifica degli iscritti al Fondo (o comunque dei bancari) in luogo di quelle nazionali dell’Istat relative alla media della popolazione generale;
    2. Inserimento nel calcolo della capitalizzazione (in aggiunta alla posizione del pensionato diretto) altresì della posizione del coniuge (o di altro superstite avente diritto alla pensione di reversibilità); in difetto di tale inserimento il superstite conserverà il suo diritto alla pensione di reversibilità;
    3. Adozione di un tasso di attualizzazione non superiore al tasso di rendimento previsto dai principi contabili internazionali IAS 19;
  3. L’importo correttamente calcolato della capitalizzazione non potrà essere oggetto di alcuna riduzione o limitazione (tenuto conto della solidarietà passiva della Banca nelle obbligazioni del Fondo), neppure per motivi attinenti alla capienza del patrimonio del Fondo oppure per garantire un importo minimo a tutti gli iscritti.
  4. L’ importo della capitalizzazione suddetta non potrà mai essere inferiore ad un minimo garantito pari alla riserva matematica dell’ iscritto e comunque alla contribuzione versata a suo nome, sia per la quota a carico dell’iscritto che del datore di lavoro (come già peraltro stabilito dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 477 del 2015).
  5. Ogni iscritto ha diritto alla piena conoscenza dei criteri di calcolo della sua capitalizzazione, e quindi ad ottenere un prospetto contenente:
    1. il calcolo della sua pensione iniziale (contenente l’ indicazione della sua retribuzione pensionabile e della sua anzianità contributiva) nonchè della successiva perequazione della pensione;
    2. l’indicazione della speranza di vita utilizzata nel suo caso individuale;
    3. il tasso di rendimento del patrimonio e di ogni altro coefficiente correttivo utilizzati;
    4. l’ indicazione della speranza di vita del coniuge (o altro reversibile) superstite e della sua probabilità di sopravvivenza, con l’ indicazione della separata quota di capitalizzazione calcolata per il reversibile medesimo;
  6. Ogni iscritto ha diritto alla piena possibilità di contestazione dell’importo erogato per violazione dei parametri di cui ai n. 2 e 3;
  7. Ogni interessato avrà inoltre diritto alla successiva integrazione della somma capitalizzata in caso di:
    1. sopravvenienza negli anni successivi di plusvalenze di qualsiasi tipo nel patrimonio mobiliare o immobiliare, che dovranno essere attribuite pro quota pure all’iscritto che abbia capitalizzato la rendita, anche in ipotesi di scioglimento, liquidazione o estinzione del Fondo stesso;
    2. sopravvenienza di ricalcolo della rendita individuale mensile, per effetto di sentenze o per qualsiasi altro motivo;
  8. Il diritto di cui ai commi 4 e 5 verrà esercitato mediante una lettera raccomandata (o messaggio di posta elettronica certificata) spedita entro il termine di un anno decorrente dalla erogazione del capitale, o dal successivo verificarsi della sopravvenienza degli altri fatti sopra indicati.
  9. Sotto il profilo fiscale, la somma capitalizzata verrà assoggettata a tassazione separata secondo la legge ed inoltre, essendo erogata in sostituzione della rendita mensile (in quanto attualizzazione della stessa), verrà inquadrata fiscalmente secondo le norme sulla sostituzione dei redditi di cui all’art. 6 del TUIR (con conseguente applicazione della detrazione del 12,50 % sulla quota anteriore il 31/12/2000). Viene esclusa la natura mista (anche transattiva) della capitalizzazione. Il Fondo si impegna altresì ad applicare la clausola di salvaguardia di cui alla Legge 296/06, art. 1, comma 9. Tali norme potranno essere derogate solo in caso di diversa rideterminazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  10. Nel caso di accordo individuale ex art. 2113 cod. civ., il Fondo dovrà comunque fornire preventivamente all’ iscritto, quindici giorni prima, un prospetto analitico di calcolo della sua posizione, contenente tutti gli elementi sopra indicati, affinché l’interessato possa valutare concretamente i suoi conteggi ed inoltre anche i conciliatori possano svolgere efficacemente il loro ruolo di illustrazione specifica della problematica individuale di ogni iscritto.
  11. La determinazione preventiva da parte del Fondo dei parametri adottati per la capitalizzazione dovrà essere oggetto di verifica congiunta con le Associazioni che rappresentano gli iscritti al Fondo (ovvero sia quelle sindacali dei lavoratori in servizio, e sia l’Associazione dei Pensionati CR Firenze), che formeranno una delegazione tecnica congiunta composta complessivamente da 5 membri, in proporzione ai rispettivi iscritti, e di cui potranno far parte anche persone diverse dai consiglieri del Fondo, nonché professionisti di fiducia delle Associazioni. Delle operazioni di verifica preventiva suddetta dovrà formarsi un apposito verbale, che sarà reso pubblico agli iscritti.

D) L’art. 7 dello Statuto, nella sua attuale formulazione, è così modificato:

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Alinea 10

L’ attuale testo:

– apporta le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Vigilanza;

sarà così modificato:
– apporta le modifiche statutarie che costituiscono la mera attuazione di disposizioni di legge, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covipmentre le modifiche sottoscritte con Accordo sindacale o delle c.d. Fonti Istitutive non avranno in nessun caso un valore vincolante verso il Fondo Pensione se non saranno espressamente adottate dal Fondo in piena autonomia e con la normale procedura di deliberazione delle modifiche statutarie, da sottoporre a successivo referendum fra gli iscritti e successiva approvazione della COVIP

Alinea 11

Nell’ attuale testo:

– sottopone a referendum le eventuali richieste di modifiche dello Statuto presentate da almeno 500 iscritti, previo assenso del CdA della Cassa.

sono soppresse le parole “previo assenso del CdA della Cassa”, e risulterà quindi sufficiente la richiesta di 500 iscritti.

Data__________________

Firma_________________________

Allegato: documento di identità

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