La tassazione del c.d. “zainetto” (ovvero della conversione della rendita pensionistica mensile in un capitale una tantum ), è assai complessa, perchè la somma spettante va divisa in tre segmenti (c.d. montanti), e ciascuno di essi ha una sua regolamentazione.
Infatti quando le leggi sulla tassazione sono state modificate, il nuovo meccanismo è entrato in vigore solo per il futuro, ma non per il passato.
In pratica se io oggi percepisco uno zainetto maturato negli ultimi 35 anni, oggi si applicheranno i vecchi criteri di tassazione vigenti di volta in volta in ognuno dei singoli periodi di maturazione. Si tratta di tre periodi:
– fino al 2000;
– dal 2001 al 2006;
– dal 2007 in poi.
Quindi le vecchie normative (ad esempio quella fino all’ anno 2000) rimangono applicabili (per “ultrattività”) fino a quando vi sarà un pensionato che aveva iniziato a lavorare prima dell’ anno 2000.
In pratica, per applicare le regole sulla tassazione occorre conoscere tre normative diverse relative ai tre diversi periodi.
Per i tre periodi le regole sono le seguenti:
PRESTAZIONI IN CAPITALE (“zainetti”) Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007 | ||
Montante fino al 31/12/2000 (M1) Circ. A.E. 235 del 1998 e Circ. A.E. del 1987 n. 14 | Vecchi iscritti | Aliquota TFR |
Nuovi iscritti | Aliquota sul c.d “reddito di riferimento” (1) | |
Montante tra il 01/01/2001 e il 31/12/2006 (M2) Circ. A.E. n. 29 del 2001 e Circ. del 2001 n. 78 | La ripartizione della quota ante e post 2000 (M1 oppure M2) è a scelta dell’iscritto (Circ. n. 29 del 2001, paragrafo 4.4, a pag. 29) | Aliquota determinata dividendo il c.d. Reddito di Riferimento (1) per la relativa aliquota Irpef dell’anno del pagamento dello zainetto (salvo l’opzione per l’aliquota dell’anno 2006, se più favorevole) (2) |
Montante dopo il 01/01/07 (M3) Circ. n. 70 del 2007 | Aliquota del 15% (con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo fino al 9%) | |
La tassazione è ormai definitiva e dal 1° gennaio 2007 non è più soggetta a riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Decr. Leg.vo n. 252 del 2005, all’ art. 21, comma 3). | ||
(1) Il Reddito di riferimento si calcola con la seguente frazione: Importo dello zainetto, sommando sia la quota fino al 2000 (M1) che quella dal 2001 (M2). anni e mesi di anzianità / 12 | ||
(2) Clausola di salvaguardia: E’ comunque possibile optare per l’aliquota dell’anno 2006, se più favorevole (Legge 296/06, art. 1, comma 9) |
La normativa dei c.d. “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”.
L’ art. 23, comma 7 del Decr. Leg.vo 252/05, si riferisce ai “lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421” .
Per questi soggetti (come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012) le prestazioni erogate dai Fondi Pensione vanno divise in tre segmenti (cd. “montanti”), che prevedono tre diversi criteri di tassazione:
1. fino al 31 dicembre 2000;
2. dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3. a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il quadro normativo può essere così ricostruito:
1. Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, avente ad oggetto la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha regolato anche la normativa fiscale sulla previdenza complementare.
Le modifiche introdotte, però, non valgono per le prestazioni già maturate in precedenza, poiché testualmente l’ art. 23 del Decreto (Entrata in vigore e norme transitorie), e precisamente al comma 7, lettera b) dispone che :
“b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;” (1)
2. A sua volta la normativa previgente, ovvero il Decr. Leg.vo n. 47 del 2000, all’ art. 12, prevedeva che per le “prestazioni riferibili agli importi maturati” fino al 31 dicembre 2000 si applicassero le norme preesistenti a tale data.
Questo il testo dell’ art. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria):
“. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso”. Il testo integrale è riportato in nota (2).
Infine per la specifica questione della riduzione della base imponibile del 12,50%, essendo imponibile solo l’87,50%, vai all’ apposita pagina cliccando qui.
Per conoscere la diversa questione della tassazione sul TFR (trattamento di fine rapporto) clicca qui
NOTE
1) Art. 23, comma 7 del Decr. Leg.vo 252/05
Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.
2 ) Decr. Leg.vo n. 47 del 2000, all’ art. 12
Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’art. 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il decreto stesso, nonchè, in caso di riscatto parziale di cui all’art. 10, comma 1- bis , del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell’art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 11, si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonchè a quelle erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel testo vigente anteriormente alla data stessa.