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Come si calcola la pensione integrativa
In questi giorni in cui si parla molto degli zainetti, e magari si fanno i confronti fra le offerte ricevute fra i vari pensionati, è bene ricordare come si calcola la pensione integrativa mensile.
Infatti lo zainetto viene calcolato prima di tutto in base all’ammontare della pensione integrativa, e solo dopo in base agli altri parametri (speranza di vita, tasso di attualizzazione, ecc.).
Ma come si calcola la pensione integrativa?
A prima vista ci si aspetterebbe che, a parità di anzianità e di qualifica, la pensione integrativa sia uguale fra due colleghi pensionati.
Senonchè non è affatto così, e vediamo di capire perchè.
Tutto dipende dalle voci considerate “pensionabili” presso il Fondo di Previdenza.
Ad esempio il lavoro straordinario non è affatto pensionabile presso il Fondo, ma lo è invece verso l’INPS.
Inoltre la pensione integrativa si calcola per differenza sulla pensione dell’INPS: più è alta la pensione INPS, e più diminuisce la pensione integrativa.
Vediamo come avviene.
La pensione integrativa è la differenza
fra la pensione “complessiva” e la pensione INPS
Il metodo di calcolo è il seguente:
- Si calcola la “pensione complessiva” a carico del Fondo CRF, in base al suo Statuto
- Si calcola la “pensione Inps” (con i criteri appunto dell’Inps);
- Si calcola la differenza fra la “pensione complessiva” e la “pensione Inps”, e la differenza sarà appunto la “pensione integrativa” a carico del Fondo.
E’ quindi evidente che se la “pensione complessiva” potrebbe teoricamente essere uguale fra due colleghi (per grado e anzianità), resta ancora da vedere l’ammontare della “pensione Inps” (che in pratica non mai uguale).
La differenza fra le due pensioni costituisce appunto la “pensione integrativa”, che quindi non sarà mai uguale fra due colleghi, proprio perchè frutto di una differenza.
Il discorso sarebbe diverso se la pensione oggi erogata dal Fondo fosse da considerarsi “aggiuntiva” anzichè “integrativa”, ovvero se fosse calcolata autonomamente (cioè in un valore assoluto) e non per differenza.
Il calcolo della pensione complessiva del Fondo
La retribuzione pensionabile (art. 18)
Secondo l’art. 18 dello Statuto questa è la (sola) retribuzione pensionabile:
ART. 18 Retribuzione pensionabile
“Agli effetti del presente Statuto si considera oggi retribuzione pensionabile quella costituita dalle seguenti voci per l’ammontare di tutte le mensilità contrattuali:
- stipendio ed emolumenti equiparati (paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità di laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile assegno ex accordo 4.1.1988 e, per il solo personale direttivo, indennità di rappresentanza, indennità di funzione, indennità dirigenti;
- premio di rendimento in misura pari all’importo erogato a tale titolo ma comunque non oltre quella tempo per tempo stabilita, mediante apposito accordo sindacale, come utile agli effetti anzidetti;
- ogni altra voce alla quale, per accordo sindacale, sia stato specificamente attribuito carattere di retribuzione pensionabile agli effetti anzidetti.”
L’anzianità lavorativa
Art. 12, comma 5:
“La liquidazione del trattamento pensionario complessivo, per pensione a carico dell’A.G.O. e per quota integrativa a carico del Fondo, sarà pari a 1/35 delle rispettive percentuali della retribuzione pensionabile suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo, con un massimo di 35/35”.
Le aliquote percentuali
ART. 12 – comma 1
Determinazione delle prestazioni
La pensione liquidata dal Fondo integrerà la pensione liquidata dall’A.G.O. fino a raggiungere complessivamente le percentuali di seguito indicate:
- l’85% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello, con corrispondente numero di scatti di anzianità;
- l’82% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello ed inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità;
- il 78% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità.
La retribuzione pensionabile secondo l’INPS
Presso l’INPS, al contrario, sono pensionabili tutte le voci retributive.
Quali sono le voci retributive?
Sono quelle su cui si pagano l’Irpef ed i contributi.
Quindi, ad esempio, il lavoro straordinario è pensionabile per l’INPS, ma non lo è per il Fondo.
Questo vale anche per l’assegno ad personam (con alcune precisazioni) e per i premi annuali di rendimento, nonchè più in generale per la retribuzione “variabile” a scapito di quella “fissa”.
Base di calcolo dei contributi previdenziali:
- lo stipendio o paga base;
- l’indennità di contingenza e l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
- gli scatti di anzianità;
- l’assegno ad personam e il superminimo;
- il lavoro straordinario, notturno e festivo
- premi o gratifiche previste dai contratti collettivi.
- i premi di anzianità per 25 e 35 anni
- l’indennità sostitutiva del preavviso
Il calcolo della pensione integrativa per differenza
Il calcolo “per differenza” è un meccanismo a garanzia per il pensionato, perchè gli darà sempre la sicurezza che tutto quello che verrà decurtato dall’Inps sarà poi garantito dal Fondo e dalla Banca (ad esempio nel caso della reversibilità).
Quindi dal punto di vista delle garanzie è molto meglio avere questo meccanismo di calcolo “integrativo” o per differenza.
Ovviamente questo può portare ad inconvenienti, come quando la “pensione Inps” diventa addirittura più alta della “pensione complessiva”.
Questo però non è dovuto a colpa del meccanismo in sè, ma alla sua cattiva gestione.
Infatti se questo è il meccanismo spetterà poi ai sindacati gestirlo facendo diventare “pensionabili” gli aumenti contrattuali e gli altri meccanismi retributivi .
Invece ormai è invalsa la brutta abitudine di accettare da parte sindacale che una quota della retribuzione non sia pensionabile per il Fondo, ma lo sia solo per l’Inps (si veda di recente la brutta vicenda contrattuale dell’EDR).
Questo ha portato progressivamente ad una dimunizione e perfino ad un azzeramento della “pensione integrativa”. Di recente troppi neo pensionati (precisamente 70) sono rimasti con una pensione integrativa mensile pari a zero.
Questi 70 i pensionati, partendo da zero, avranno ovviamente anche uno zainetto pari aritmeticamente pari a zero.
Abbiamo chiesto con il Referendum di avere per costoro un minimo garantito, ma purtroppo i Sindacati hanno firmato il 9 giugno 2022 un vergognoso accordo discriminatorio in cui il minimo garantito è di soli € 5.000 lordo per i pensionati e di ben € 20.000 per gli attivi.
Su questo noi siamo mobilitati a difesa di questi 70 pensionati.