I sindacati hanno firmato l’Accordo sugli zainetti e sulla fusione del Fondo Cr Firenze


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E’ stato firmato l’Accordo sindacale del 9 giugno 2022

I sindacati hanno firmato il 9 giugno 2022, l’Accordo Sindacale sugli zainetti e sulla fusione del Fondo di Previdenza CR Firenze.

E’ un brutto accordo in cui i Sindacati sembrano aver svenduto quello che noi avevamo conquistato con il Referendum.
Adesso invece, tanto per fare un esempio, mentre lo zainetto minimo dei pensionati è solo di € 5.000, quello degli iscritti in servizio è di € 20.000 !!

Ma con quale sfacciataggine la FALCRI ha tradito così i pensionati, quando prima aveva assicurato la “piena tutela” dei loro diritti ?

Sembra di rivivere la brutta vicenda del FIP del 2011, quando la FALCRI si fece buggerare nel calcolo degli zainetti.

Ma noi nel frattempo abbiamo vinto il Referendum, e oggi il nostro Statuto non può assolutamente essere violato da un accordo sindacale.
Nell’accordo non si sanno nemmeno i criteri del calcolo dello zainetto, e l’offerta del Fondo è stata rinviata al 15 settembre, con altri due mesi di tempo per l’accettazione del pensionato.

Nel frattempo noi daremo battaglia fin da subito a difesa degli iscritti, con il supporto dell’Avv. Iacoviello.
Nei prossimi giorni Vi invieremo un documento più analitico ed approfondito di commento all’accordo sindacale.
 
A presto, a risentirci, e un caro saluto a tutti.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI CRF
Il Presidente Roberto Gattai


Il testo dell’Accordo sindacale del 9 giugno 2022

Pubblichiamo immediatamente il testo per conoscenza di tutti. In seguito pubblicheremo gli approfondimenti sui singoli aspetti.

VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO
DEL FONDO DI PREVIDENZA CR FIRENZE
NEL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

In Milano, in data 9 giugno 2022 tra

–    Intesa Sanpaolo S.p.A., (di seguito ISP)

e

–    le OO.SS. di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN anche nella loro qualità di Fonti Istitutive:

– del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo CR Firenze)

– del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP)

– del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a prestazione ISP)

premesso che

  • il Fondo CR Firenze deriva dalla trasformazione – stabilita dall’art. 3 della Legge 30 luglio 1990, n. 218, e dall’art. 5 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357 – del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, riconosciuto Ente Morale con D.P.R. del 14 febbraio 1963 n. 439 operante fino al 31 dicembre 1990 come regime esonerativo dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui all’art. 15 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55;
  • scopo del Fondo CR Firenze è corrispondere prestazioni previdenziali integrative dell’“AGO” in favore dei propri “Iscritti” così come definiti all’art. 5 del relativo Statuto;
  • il Fondo CR Firenze è in regime di previdenza complementare a prestazione definita, riveste natura di “vecchio fondo” già ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 124/1993 nonché ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e variazioni ed è iscritto nella sezione speciale dell’Albo detenuto dalla COVIP al n. 1520;
  • nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo – che sta nel tempo realizzando la razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare presenti nel suo perimetro, in coerenza con gli orientamenti di COVIP circa la concentrazione delle forme pensionistiche complementari – il “Fondo a prestazione ISP” è stato individuato quale forma di previdenza complementare in regime di prestazione definita per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo;
  • le Parti condividono la volontà di procedere all’integrazione del Fondo CR Firenze nel Fondo a prestazione ISP per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dal relativo Statuto, procedendo a formulare l’offerta di capitalizzazione delle posizioni individuali ovvero al trasferimento delle posizioni degli iscritti secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive, con totale salvaguardia dei diritti degli iscritti, nel pieno rispetto della normativa di legge e dello Statuto del Fondo CR Firenze, nonché dei diritti individuali in essere;

si conviene quanto segue:

  1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
  1. Le Fonti Istitutive del Fondo CR Firenze confermano di volersi avvalere del Fondo a prestazione ISP per assicurare agli “Iscritti” il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dallo Statuto del Fondo CR Firenze stesso.

Il Fondo CR Firenze procederà:

  • alle offerte di trasformazione della prestazione nei confronti degli “Iscritti” al Fondo CR Firenze alla data del 31 dicembre 2021;
  • al trasferimento al Fondo a prestazione ISP delle dotazioni relative agli “Iscritti” che non accettino la predetta offerta.

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

Innanzitutto le organizzazioni sindacali non possono considerarsi come “fonti istitutive” del Fondo di Previdenza poiché questo è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963 n. 439, e prima ancora era stato istituito il 30 settembre 1856, quando la Falcri non era ancora apparsa all’orizzonte.

In ogni caso tali “fonti istitutive” non hanno alcun potere di negoziare in deroga allo statuto, se non nel caso di eventuale squilibrio del Fondo (art. 7 bis, comma 2 bis, del Decr. Leg.vo 252/05).

Senonchè il nostro Fondo è garantito solidalmente dalla Banca, e quindi non è immaginabile un suo squilibrio se non contemporaneamente a quello della Banca (che invece, per fortuna, è solida).

Quindi le c.d. “Fonti Istitutive” non possono assolutamente negoziare per peggiorare lo Statuto del Fondo, che è sovrano e che contiene i due articoli introdotti dal referendum a garanzia degli iscritti (sia per chi zainetta che per chi mantiene la rendita).

Ogni peggioramento dei diritti disposta dall’accordo sindacale del 9 giugno 2022 è da considerarsi illegittimo, così come avvenne già per il FIP in cui noi vincemmo in cassazione la causa e facemmo dichiarare illegittimi gli accordi sindacali peggiorativi firmati dalla FALCRI, che avevano abolito la reversibilità e la perequazione automatica.

3. OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO CR FIRENZE

L’offerta individuale viene calcolata con riferimento alle “Valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2021″ secondo il principio contabile IAS 19 degli oneri relativi alle prestazioni per il trattamento pensionistico aziendale a prestazione definita del Fondo CR Firenze” (di seguito bilancio tecnico), tenendo conto delle ipotesi demografiche economiche e finanziarie applicate a detto bilancio e dell’anzianità maturata dagli “Iscritti” a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

Ai fini del calcolo dell’offerta a favore degli “iscritti in servizio” e dei “differiti” si fa riferimento alle specifiche previsioni dello Statuto in materia di prestazioni.

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

Lo Statuto del Fondo, all’art. 46 (ex articolo 35), ha già previsto dei criteri molto precisi per il giusto calcolo dello zainetto.

Questi criteri non vengono neppure richiamati dall’accordo sindacale, che si limita ad affermare che vi sarà una prossima trattativa sui parametri di calcolo dello zainetto, ma qui non c’è nulla da trattare poiché lo Statuto modificato dal referendum ha già stabilito tutto, e precisamente:

  1. tabelle di speranza di vita relative alla popolazione specifica degli iscritti al Fondo (o comunque dei bancari) in luogo di quelle nazionali dell’Istat relative alla media della popolazione generale;
  2. inserimento nel calcolo della capitalizzazione (in aggiunta alla posizione del pensionato diretto) altresì della posizione del coniuge (o di altro superstite avente diritto alla pensione di reversibilità;
  3. adozione di un tasso di attualizzazione non superiore al tasso di rendimento previsto dai principi contabili internazionali IAS 19.

a. Pensionati

Per i pensionati diretti, indiretti e di reversibilità (di seguito “pensionati”) alla data del 31 dicembre 2021 iscritti al Fondo CR Firenze l’offerta è al minimo pari a 5.000 euro lordi. Le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono rappresentate dal lordo delle riserve matematiche individualmente calcolate al 31 dicembre 2021, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2022 già pagati al momento dell’offerta.

Nel caso di accettazione dell’offerta la liquidazione della stessa avverrà con decurtazione dell’offerta delle prestazioni pagate tra il momento dell’offerta e sino al momento della liquidazione dell’offerta stessa.

Nel caso di prestazioni sostitutive, l’offerta sarà fatta l’anno successivo al raggiungimento del requisito INPS.

La somma lorda derivante dall’offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente ove vengono versati i trattamenti pensionistici del Fondo CR Firenze, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate.

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

Il minimo garantito

Per i pensionati l’Accordo stabilisce illegittimamente che il minimo garantito sia solo di € 5.000, mentre invece per gli attivi è di € 20.000.

Questa discriminazione non ha alcuna giustificazione poiché chi è pensionato ha certamente versato nella sua vita lavorativa più contributi di chi oggi è in servizio.

Il minimo garantito è doveroso, ed è previsto dallo Statuto, poiché anche una pensione integrativa attualmente pari a zero (che riguarda oggi circa 70 pensionati) è comunque è destinata a passare al coniuge anche sotto forma di compensazione della decurtazione della pensione Inps, in base alla legge 335 del 1995.

Noi accettiamo comunque che in via equitativa il minimo garantito sia uguale per tutti, perchè comunque tutti hanno versato dei contributi.

Le tabelle di speranza di vita

Lo zainetto dei pensionati viene calcolato in modo peggiorativo, poichè si adottano delle tabelle di speranza di vita peggiorative (media generale Istat della popolazione italiana) rispetto a quelle degli attivi (tabelle specifiche dei bancari, che sono più alte di almeno il 10%).

Queste sono le tabelle medie Istat (ante Covid). Stiamo ancora aspettando che la Banca ci consegni le tabelle specifiche dei bancari, che nel Bilancio Tecnico sono state usate solo per gli attivi, ma non per i pensionati.

La reversibilità

L’Accordo non tiene conto della posizione del coniuge, e del suo diritto pieno alla reversibilità che riguarda non solo la pensione integrativa a carico del Fondo, ma anche la quota di pensione Inps che il Fondo è tenuto a ripianare in base alla legge 335 del 1995.

Richieste dell’Associazione Pensionati

Chiediamo quindi un giusto calcolo dello zainetto che tenga conto dei seguenti criteri:

  1. tabelle di vita uguali a quelle degli attivi, ovvero con le statistiche specifiche dei bancari anziché quella della media nazionale Istat
  2. calcolo in base alla situazione di famiglia effettiva del pensionato, con incidenza della reversibilità sia per la quota integrativa che per quella dell’Inps

b. Iscritti in servizio ed esodati

Per gli “iscritti in servizio” e per coloro che fruiscono in forma rateale della prestazione straordinaria del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (di seguito “esodati”) l’offerta è al minimo pari a 20.000 euro lordi. Le Fonti Istitutive del Fondo Pensione ISP si danno atto che ai soli fini dell’applicazione delle presenti intese e per consentire il trasferimento della somma derivante dall’accettazione dell’offerta, gli “esodati” rientrano tra i destinatari di cui all’art. 5 dello Statuto del Fondo stesso essendo equiparati ai dipendenti in servizio.

La somma lorda derivante dall’offerta ove accettata, è trasferita, in assenza di scelta esplicita da parte dell’interessato, al comparto Finanziario Conservativo del Fondo Pensione ISP entro il 31 dicembre 2022. Per il personale che accetti l’offerta ed abbia maturato a partire dal 1° gennaio 2022 il diritto alla pensione con erogazione della prestazione integrativa, la liquidazione della stessa avverrà con decurtazione dell’offerta delle prestazioni sino al momento della liquidazione dell’offerta stessa.

Tenuto conto che per gli iscritti in servizio l’offerta è calcolata con riferimento all’anzianità maturata al 31 dicembre 2021, per coloro che accetteranno l’offerta, l’attuale contribuzione datoriale al Fondo Pensione ISP sarà incrementata del 1,25% delle voci stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare, nonché le indennità di ruolo previste nell’appendice a) del Contratto di secondo livello con effetto dal 1° gennaio 2023, fatti salvi i tempi tecnici necessari a garantire l’effettivo versamento a seguito dell’accettazione dell’offerta.

Per gli aderenti agli accordi 29 settembre 2020 “Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo” ovvero 16 novembre 2021, con adesione valida, tale incremento dell’aliquota previdenziale sarà tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell’importo compensativo della previdenza complementare ivi previsto. L’erogazione in parola sarà riconosciuta anche a coloro che cessano dal servizio in data 31 dicembre 2022, e sarà erogato a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR entro il 28 febbraio 2023.

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

Iscritti in servizio ed esodati

Per gli iscritti in servizio e gli esodati il minimo garantito dello zainetto è di € 20.000, anziché di € 5.000 come per i pensionati.

Si arriva quindi all’assurdo per cui se un esodato riesce a zainettare nell’ultimo giorno di esodo percepirà € 20.000, mentre se lo fa il giorno successivo in cui è già pensionato percepirà solo € 5.000.

In ogni caso, poiché è giusto attribuire un minimo garantito, questo dovrà essere esteso nella stessa misura anche a favore dei pensionati.

In ogni caso i lavoratori in servizio cambieranno il loro regime pensionistico, perdendo i diritti attuali, poiché passeranno da un regime a prestazione definita come quello attuale della Cassa di Risparmio di Firenze, ad un diverso regime a contribuzione definita a carico del Fondo di gruppo a contribuzione definita.

Cosa significa questo?

Ad esempio se il mercato dei titoli crollerà, come sta avvenendo per le attuali vicende belliche e per la pandemia, nella stessa misura crollerà il valore individuale della quota del lavoratore nel Fondo pensioni a contribuzione definita, che dall’inizio dell’anno 2022 ha già perso molto del suo valore (clicca qui)

Se invece i lavoratori attualmente in servizio (purchè assunti entro il 1990), manterranno l’attuale regime previdenziale non correranno il rischio di un crollo dei loro diritti poiché la loro pensione è a prestazione definita ed è garantita solidalmente dalla Banca.

c. Differiti

Per i differiti la somma lorda derivante dall’offerta come definito al presente capitolo, ove accettata, può essere liquidata, mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferita al Fondo pensione cui risultino iscritti.

Tutte le offerte individuali – contenenti gli elementi utili alla determinazione delle stesse – sono formulate, in via eccezionale ed irripetibile, dal Fondo CR Firenze entro il 15 settembre 2022 e l’accettazione di ciascun iscritto è assolutamente volontaria e personale e sarà esercitabile entro 60 giorni dall’invio della proposta.

L’accettazione dell’offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con il Fondo CR Firenze stesso e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo CR Firenze e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, anche riveniente da contenziosi in essere e/o potenziali con il definitivo superamento di ogni garanzia (e/o fideiussione) ad esso collegate.

Gli iscritti, di cui al punto b. che accettano l’offerta, qualora non lo siano già, hanno la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione ISP alle condizioni di contribuzione tempo per tempo previste fermo quanto previsto al paragrafo b. del presente articolo.

Laddove l’iscritto non eserciti formalmente l’accettazione dell’offerta, la stessa si intenderà come non accettata e si opererà secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

Differiti

Per i lavoratori cosiddetti “differiti”, la situazione è ancora peggiore rispetto ai lavoratori in servizio e agli esodati.

Innanzitutto i differiti (ovvero coloro che sono usciti dal Gruppo Intesa per passare ad un altro Gruppo, come per esempio di recente i lavoratori passati al gruppo Bper) non hanno un minimo garantito nel loro zainetto (come già avvenne ingiustamente per i lavoratori del San Paolo), e nella migliore delle ipotesi lo avranno parificato a quello dei pensionati (ovvero 5.000), anziché a quello degli attivi (ovvero 20.000).

Infine non si comprende perché questi lavoratori che hanno versato tanti anni di contributi al Fondo, debbono essere liquidati sbrigativamente solo perché sono usciti negli ultimi anni dal Gruppo, mentre invece avrebbero diritto a mantenere pienamente i loro diritti in attesa della pensione.

4. TRASFERIMENTO AL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

Con effetto dal 1° gennaio 2023 la dotazione patrimoniale riferita agli “Iscritti” che non abbiano accettato l’offerta formulata ai sensi del precedente capitolo 3. – calcolata sulla base del bilancio tecnico attuariale redatto al 31 dicembre 2021 al netto delle prestazioni di competenza del 2022, già pagate a tale data – sarà trasferita al Fondo a prestazione ISP che garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente del Fondo CR Firenze a tal fine depositato agli atti del Fondo a prestazione ISP medesimo nonché le eventuali disposizioni normative collettive in materia di TFR ad esso collegate.

La confluenza della dotazione patrimoniale relativa al Fondo CR Firenze determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa, nei confronti del Fondo a prestazione ISP, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell’equilibrio tecnico del Fondo stesso, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Tale garanzia permane fino all’esaurimento degli aventi diritto in coerenza con quanto previsto all’art. 1, alinea 3 dello Statuto del Fondo CR Firenze.

Ferma restando ogni garanzia in favore degli “Iscritti” da parte della Banca, la Banca effettua annualmente l’adeguamento delle riserve del Fondo a prestazione ISP sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale della sezione Fondo CR Firenze, predisposto per il Fondo stesso in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

Le Fonti Istitutive si danno altresì atto che le offerte di capitalizzazione di cui al capitolo 3 sono da intendersi formulate in via eccezionale e irrepetibile e pertanto il Fondo a prestazione ISP non procederà ad ulteriori offerte nei confronti dei “pensionati” la cui dotazione patrimoniale è trasferita al Fondo a Prestazione ISP per effetto di quanto stabilito al presente capitolo.

Con riferimento ai soli iscritti in servizio, esodati e differiti, le cui dotazioni risulteranno trasferite al Fondo a Prestazione ISP, troverà applicazione la previsione di cui all’articolo 47 bis, comma 4 dello Statuto del Fondo a Prestazione ISP, in tema di facoltà di capitalizzazione successivamente al pensionamento.

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

TRASFERIMENTO AL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

Per chi non vorrà zainettare, l’Accordo sindacale prevede il trasferimento coattivo della sua posizione al Fondo di Gruppo, senza neppure passare per il Referendum, come invece richiede lo Statuto.

Siamo alle solite: alla Banca non è bastato perdere fino in Cassazione la causa sul FIP, in cui il Giudici ribadirono che non è assolutamente possibile trasferire un Fondo pensione con il solo accordo sindacale, perchè occorre osservare l’ apposita procedura di fusione stabilita dalla legge e dalla Covip.

L’accordo sindacale invece vuole un trasferimento coattivo in cui non è assolutamente chiaro e garantito che si mantengono gli stessi diritti precedenti. Ad esempio si dice sbrigativamente che il testo dello statuto del Fondo Crf verrà “depositato agli atti”, ma si evita accuratamente di fare come in Unicredit in cui il testo dello Statuto della Cassa di Risparmio di Torino è stato incorporato formalmente nello Statuto del Fondo di Gruppo, ed inoltre si è disposto che eventuali modifiche normative della pensione degli iscritti della CR Torino andranno approvati in un referendum separato di questi soli iscritti, e non dell’intera collettività del Fondo di gruppo.

Invece noi chiediamo il rispetto dello Statuto del Fondo CRF che, all’art. 45 (ex art. 34) ha chiaramente stabilito a garanzia degli iscritti quanto segue:

Art. 45 (ex art. 34) – Garanzie degli iscritti nel caso di fusione del Fondo con altro Fondo Pensione

  1. Nel caso di fusione o di fattispecie assimilate con altro Fondo, rimarranno integre le garanzie di legge e di Statuto a favore degli iscritti, tenuto conto:
    1. della solidarietà della Banca (e suoi aventi causa) per le obbligazioni del Fondo derivanti dall’art. 15 della legge n. 55 del 1958 (nonché dallo Statuto vigente), che permane in vigore a favore dei singoli iscritti e loro aventi causa e non solo a favore del Fondo (o del soggetto ad esso subentrato).
    2. del vincolo di destinazione delle “disponibilità patrimoniali” del Fondo ai sensi dell’art. 5 del Decr. Leg.vo 357/90.
    3. del contratto di lavoro intercorso fra la Banca e gli iscritti al Fondo, contenente anche norme a favore dei terzi superstiti.
  2. Alla luce di quanto previsto dal comma 1, si stabilisce che in caso di fusione (e fattispecie similari):
    1. Il trattamento economico e normativo spettante agli iscritti e beneficiari a norma del presente Statuto rimarrà mantenuto e garantito e non potrà in nessun caso essere ridotto – direttamente o indirettamente – per nessun motivo, per tutti gli iscritti e beneficiari, ovvero: pensionati (anche futuri di reversibilità), differiti, esodati, dipendenti oggi in servizio, ecc.
    2. Tale garanzia è in ogni caso prestata dalla Banca e dai suoi aventi causa, anche a titolo di integrazione del contratto individuale di lavoro.
    3. Tale garanzia si applicherà anche in caso di modifiche statutarie del nuovo Fondo di destinazione, ed anche a copertura di quanto eventualmente ridotto nell’esercizio dei poteri delle Fonti Istitutive di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni, anche future.
    4. Nel caso di insufficienza di mezzi patrimoniali o di squilibri tecnici del Fondo di destinazione, gli importi necessari per il riequilibrio del Fondo verranno versati dalla Banca, a causa della sua solidarietà.

Quindi se queste garanzie non verranno mantenuti gli iscritti avranno il diritto di opporsi al trasferimento chiedendo il referendum.

Possibilità di successiva zainettizzazione in futuro

Anche qui vi è vi è una grossolana discriminazione a danno dei pensionati.

L’attuale Fondo di Gruppo a Prestazione Definita non è altro che la prosecuzione del precedente Fondo Pensioni del Banco di Napoli, costituito nell’anno 2001, ed il cui statuto all’art. 47 prevedeva la possibilità di zainettizzare in qualsiasi momento, per tre volte anche se non vi era in atto alcuna fusione con altri Fondi. Questo art. 47 (oggi divenuto 47 bis) con la possibilità di libera zainettizzazione, è tuttora presente nello Statuto del Fondo di Gruppo.

Senonché l’accordo sindacale ha introdotto una inspiegabile discriminazione, vietando questa possibilità ai soli pensionati, ed invece consentendola liberamente ad attivi, esodati e differiti.

Ma come si giustifica questa assurda discriminazione?

5. NORME FINALI

Tutti gli adempimenti connessi all’attuazione del presente accordo sono posti in capo agli Organi Sociali in carica presso il Fondo CR Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni statutarie del Fondo stesso, ed i medesimi Organi del Fondo CR Firenze permarranno in carica sino al completamento delle attività necessarie per lo scioglimento del Fondo stesso, al termine di tali attività.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività necessarie a dare attuazione al presente accordo, le strutture del Fondo a prestazione ISP saranno coadiuvate dal personale operante presso il Fondo CR Firenze.

Le Parti si incontreranno per un approfondimento sui criteri attuariali adottati nella predisposizione delle offerte nonché per un’illustrazione di simulazione.

Con riferimento alla richiesta avanzata dalle OOSS di poter attivare una nuova offerta di capitalizzazione della prestazione integrativa dell’ex FIP (Fondo Integrativo delle Pensioni erogate al Personale della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.) – a suo tempo trasferita al Fondo a prestazione definita del Gruppo – tenuto conto del sostanziale legame tra detto regime ed il Fondo CR Firenze di cui al presente accordo, sarà esaminata la percorribilità di tale soluzione anche con riferimento alle eventuali indicazioni COVIP, con successiva valutazione delle Parti circa le modalità di realizzazione.

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)

FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA – UNISIN

Accordo firmato digitalmente

Commento dell’Avv. Iacoviello (clicca qui)

Nuovo incontro per approfondimento sui criteri attuariali.

Nell’accordo sindacale si prevede un nuovo incontro per approfondire i criteri attuariali di carattere generale.

Sennonchè:

  1. Poiché per il FIP, all’epoca, i sindacati e la FALCRI sbagliarono i criteri di calcolo, e hanno mostrato di non avere competenza in materia, all’incontro deve partecipare l’Associazione Pensionati CRF, che ha già fatto predisporre un apposito programma di calcolo degli zainetti dallo Studio Legale Iacoviello, ed ha tutti i requisiti sia di competenza che di rappresentatività dei pensionati (che al Referendum hanno votato con noi nella misura del 90%).
  2. I parametri generali di calcolo sono già stabiliti dallo Statuto, e non vanno certo nuovamente negoziati al ribasso. L’accordo sindacale può solo servire a peggiorare i conteggi e non certo a migliorarli rispetto allo Statuto.
  3. Occorrono solo le tabelle di speranza di vita dei bancari (che sono di miglior favore rispetto a quelle della media nazionale). Ma la Banca si ostina a non consegnarci queste tabelle di speranza di vita dei bancari, che in modo discriminatorio ha applicato solo agli iscritti in servizio e non ai pensionati, e questo ha portato alla diminuzione degli zainetti dei pensionati nella misura di almeno il 10%.

Insistiamo quindi per la doverosa trasparenza, affinché ognuno possa fare una scelta davvero consapevole e non a carte coperte, e chiediamo il pieno rispetto dello statuto approvato con il Referendum


Il testo originale dell’Accordo sindacale

Ecco il testo originale dell’Accordo sindacale del 9 giugno 2022:

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Cosa dice invece lo Statuto ?

Ecco i due articoli dello Statuto approvati con il referendum, a tutela degli iscritti, e confermati dal nuovo Statuto del 31 marzo:

Art. 45 (ex art. 34) – Garanzie degli iscritti nel caso di fusione del Fondo con altro Fondo Pensione

  1. Nel caso di fusione o di fattispecie assimilate con altro Fondo, rimarranno integre le garanzie di legge e di Statuto a favore degli iscritti, tenuto conto:
    1. della solidarietà della Banca (e suoi aventi causa) per le obbligazioni del Fondo derivanti dall’art. 15 della legge n. 55 del 1958 (nonché dallo Statuto vigente), che permane in vigore a favore dei singoli iscritti e loro aventi causa e non solo a favore del Fondo (o del soggetto ad esso subentrato).
    2. del vincolo di destinazione delle “disponibilità patrimoniali” del Fondo ai sensi dell’art. 5 del Decr. Leg.vo 357/90.
    3. del contratto di lavoro intercorso fra la Banca e gli iscritti al Fondo, contenente anche norme a favore dei terzi superstiti.
  2. Alla luce di quanto previsto dal comma 1, si stabilisce che in caso di fusione (e fattispecie similari):
    1. Il trattamento economico e normativo spettante agli iscritti e beneficiari a norma del presente Statuto rimarrà mantenuto e garantito e non potrà in nessun caso essere ridotto – direttamente o indirettamente – per nessun motivo, per tutti gli iscritti e beneficiari, ovvero: pensionati (anche futuri di reversibilità), differiti, esodati, dipendenti oggi in servizio, ecc.
    2. Tale garanzia è in ogni caso prestata dalla Banca e dai suoi aventi causa, anche a titolo di integrazione del contratto individuale di lavoro.
    3. Tale garanzia si applicherà anche in caso di modifiche statutarie del nuovo Fondo di destinazione, ed anche a copertura di quanto eventualmente ridotto nell’esercizio dei poteri delle Fonti Istitutive di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni e modificazioni, anche future.
    4. Nel caso di insufficienza di mezzi patrimoniali o di squilibri tecnici del Fondo di destinazione, gli importi necessari per il riequilibrio del Fondo verranno versati dalla Banca, a causa della sua solidarietà.

Art. 46 (ex art. 35) – Possibilità di capitalizzazione della rendita mensile (zainetto)

  1. Nel caso di fusione del Fondo (e fattispecie similari) potrà essere erogata all’iscritto, con il suo consenso informato, la capitalizzazione della sua pensione, mediante conversione della sua rendita mensile in un capitale corrispondente.
  2. Tale capitalizzazione dovrà essere calcolata secondo corretti parametri attuariali, che dovranno essere i seguenti:
    1. tabelle di speranza di vita relative alla popolazione specifica degli iscritti al Fondo (o comunque dei bancari) in luogo di quelle nazionali dell’Istat relative alla media della popolazione generale;
    2. inserimento nel calcolo della capitalizzazione (in aggiunta alla posizione del pensionato diretto) altresì della posizione del coniuge (o di altro superstite avente diritto alla pensione di reversibilità;
    3. adozione di un tasso di attualizzazione non superiore al tasso di rendimento previsto dai principi contabili internazionali IAS 19.
  3. L’ importo della capitalizzazione suddetta non potrà mai essere inferiore ad un minimo garantito pari alla riserva matematica dell’iscritto.
  4. Nel caso di accordo individuale ex art. 2113 cod. civ., il Fondo dovrà comunque fornire preventivamente all’ iscritto un prospetto di calcolo della sua posizione, affinché l’interessato possa valutare concretamente i suoi conteggi.