Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso della c.d. Opzione – Donna.
Di cosa si tratta ?
La c.d “opzione – donna” è la possibilità per le sole donne, prevista dalla legge 243/2004, di optare per un pensionamento anticipato purchè con accettazione del calcolo contributivo della pensione dell’INPS.
Quindi si ha un vantaggio sull’età di pensionamento, ma un danno sull’ammontare della pensione.
La legge parla della sola pensione INPS, ed occorre quindi valutare anche l’impatto di questa sulla pensione integrativa.
Indice dell'articolo:
Come funziona l’Opzione – Donna ?
Partendo dalla Legge 243/2004 (del Ministro Maroni), questa antica opzione è stata rinnovata più volte, fino all’articolo 16 del DL 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26).
I Requisiti anagrafici e Contributivi per l’INPS
Possono esercitare l’opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019 (Mess. Inps 243/2020). La facoltà è sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1961 (e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1960) a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2019 il requisito contributivo di 35 anni.
La tabella sottostante riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l’opzione donna dopo il recente intervento normativo di cui alla Legge di Bilancio del 2021. A noi interessa la seconda colonna:
L’impatto sulla pensione integrativa
Si pongono a questo punto dei problemi sulla pensione integrativa, che sostanzialmente è nata in un periodo in cui non vi era questa opzione.
Normalmente la pensione integrativa si calcola per differenza fra un totale complessivo garantito dallo Statuto e la pensione INPS.
Cosa succede se la pensione INPS viene decurtata con il calcolo contributivo anziché retributivo ?
Va tenuto presente che qui la riduzione della pensione (per l’Opzione – Donna) avviene in virtù di una scelta della lavoratrice, sia pure consentita dalla legge.
Facciamo un esempio:
- La pensione complessiva “normale” (INPS + integrativa) prevista dallo Statuto è pari a € 100, di cui:
- Inps: € 80 (calcolo retributivo)
- Fondo: € 20 (differenza rispetto a € 100 totali)
- A seguito della opzione – donna la nuova pensione sarà:
- Inps: € 60 (calcolo contributivo)
- Fondo: sempre € 20 (ovvero la differenza fra i € 100 totali e gli € 80 del calcolo ipotetico e virtuale dell’INPS), anziché € 40 (che costituirebbe la differenza fra 100 e la pensione concreta dell’INPS).
La pensione integrativa verrà erogata anticipatamente, e quindi per un maggior numero di anni di speranza di vita, ma sarà di importo inferiore per la quota INPS ed uguale (a quella ipotetica) per quanto riguarda la quota del Fondo.
Infine, nel caso di zainetto, il calcolo probabilmente cambierà poiché aumenterà la speranza di vita.
Cosa avviene presso il Fondo di Previdenza della Cassa di Risparmio di Firenze ?
Per Fondo Cr Firenze non vi è nello Statuto una norma speciale sulla opzione donna.
Il Fondo chiede all’iscritto una apposita domanda, con conseguente Delibera di approvazione da parte del Consiglio del Fondo.
In questo orientamento il Fondo applica l’art. 21 dello Statuto (Adempimenti degli aventi diritto alle prestazioni pensionistiche) e precisamente al 3° comma che così recita: “Il trattamento garantito dal presente Statuto è escluso per l’iscritto che, senza il preventivo consenso del Fondo, opti ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 335/1995 per la liquidazione del trattamento pensionistico dell’A.G.O. esclusivamente con le regole del sistema contributivo”.
Si tratta di un’applicazione per analogia, poiché questa norma, in senso stretto, non fa riferimento alla opzione donna, ma alla diversa opzione di cui alla Legge Dini del 1995 (anzianità maggiore o minore di anni 18 al 1995).
Questa problematica tende a diventare ancora più importante a seguito della recente fusione di Intesa Sanpaolo con l’UBI, che porterà a nuovi esuberi.
Ancora vogliamo evidenziare che la prossima Legge di Bilancio allargherà ulteriormente la possibilità di ricorrere a questa legge, e dovrebbe includere anche le donne nate sino al 31 dicembre 1962 che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020.
L’Associazione è come sempre a disposizione dei suoi iscritti.
A questo articolo ha collaborato per la parte giuridica l’Avv. Michele IACOVIELLO