Il contributo di solidarietà 2019 – 2023


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Dal 1° giugno 2019 le pensioni più elevate subiranno la decurtazione del c.d. “contributo di solidarietà”

L’INPS ha finalmente pubblicato la Circolare n. 62/2019 del 7 maggio 2019 (clicca qui)

La decurtazione si applica ai trattamenti pensionistici erogati da:

  1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti
  2. Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  3. Forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria
  4. Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua

Sono esclusi i seguenti trattamenti:

  1. Le pensioni di reversibilità
  2. Le pensioni erogate dalle Casse Privatizzate, come le Casse dei professionisti (notai, avvocati, ecc.) e gli altri enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (1), e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (2).
  3. Le pensioni corrisposte alle vittime del dovere e del terrorismo
  4. Le prestazioni di invalidità.

La Circolare n. 62/2019 del 7 maggio 2019 stranamente non prende posizione sulle pensioni complementari o integrative, ma è da ritenere queste siano escluse dal contributo di solidarietà per vari motivi.

Vediamo di fare un riepilogo.

La Legge di Stabilità dell’ anno 2019 ha approvato un ulteriore contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate per il quinquennio 2019 – 2023.
Il contributo di solidarietà si applica solo sulla pensione INPS, ma non si applica sulla pensione integrativa del nostro Fondo.
Per il calcolo della soglia, si dovrebbe fare riferimento alla sola pensione INPS lorda (compresa l’eventuale reversibilità), senza cumularla con quella del Fondo.

La soglia è fissata ad Euro 100.000 annue lorde, pari ad Euro 7.692,31 lorde mensili, pari a circa Euro 4.973,08 nette mensili di sola pensione INPS.

Questa è la tabella delle decurtazioni (Fonte: PensioniOggi.it):

Considerazioni giuridiche

Periodicamente il Governo introduce dei prelievi sulle c.d. pensioni d’oro, di durata limitata (generalmente tre anni) e dopo la loro scadenza la pensione ritorna al suo importo originario.

Su questo argomento sul sito del nostro Avv. Michele IACOVIELLO si trovano vari articoli di approfondimento:

È bene sottolineare la differenza fra il contributo di solidarietà ed il blocco della perequazione.
Il contributo di solidarietà non intacca l’ammontare lordo della pensione, che poi alla scadenza tornerà ad essere quello precedente.
Invece il blocco della perequazione ha invece effetti permanenti perché non viene mai più recuperato, e quindi non si tratta affatto di un sacrificio transitorio.
Per fare un esempio concreto: con il contributo di solidarietà la pensione di reversibilità non cambia, mentre con il blocco della perequazione resterà intaccata per sempre anche addirittura la pensione di reversibilità.

Anche nel 2019, ancora una volta, anziché intervenire sulla fiscalità generale, si usano quindi le pensioni come un bancomat, in spregio anche alle sentenze della Corte Costituzionale: si vedano la sentenza n.116 del 5 giugno 2013 (anni 2011/13) e la sentenza n. 173 del 2016 (anni 2014/16).

In questa sentenza la Corte scrisse che il contributo di solidarietà, per essere legittimo, deve “essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”.

Queste condizioni non sono certo rispettate dalla Legge di Stabilità del 2019, in cui il contributo di solidarietà:

–  È applicato in percentuale molto pesante

–  È la reiterazione a breve distanza temporale di un contributo già introdotto fino al 2016

–  E’ destinato ad un Fondo all’interno dell’INPS di cui non è chiara la finalità, e sembra avere più natura tributaria che interna al “circuito endoprevidenziale”

Per fortuna, quantomeno, questo contributo non si applica alle pensioni complementari.

L’Associazione Pensionati vi terrà informati sulle iniziative da adottare.

IL TESTO DELLA LEGGE

Questo è il testo della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell’ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

267. Per effetto dell’applicazione dei commi da 261 a 263, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

NOTE

1)

Avvocati, Dottori Commercialisti, Ingegneri e Architetti, Farmacisti, Geometri, Ragionieri, Farmacisti, Veterinari, Giornalisti, Medici, Consulenti del lavoro e Notai.

2)

Infermieri, Periti agrari, Periti industriali, Agrotecnici, Psicologi e Biologi nonchè la Cassa Pluricategoriale a cui sono iscritti Chimici, Attuari, Dottori agronomi e Forestali e Geologi.