Art. 1 - Denominazione, sede e durata
È costituita, con sede in Firenze ed a tempo indeterminato, l’ "ASSOCIAZIONE PENSIONATI della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.".
Organo informativo ufficiale dell'Associazione è il periodico "I Pensionati".
Art. 2 - Finalità
L'Associazione è un organismo sindacale che ha poteri rappresentativi per tutto quanto concerne la tutela sindacale, giuridica, economica e morale e che ha per scopo la tutela e la difesa dei diritti e degli interessi comuni, morali e materiali, dei propri iscritti.
A tal fine l'Associazione si propone di:
- realizzare comuni aspirazioni e necessità proprie della categoria, quale, ad esempio, il giusto valore della pensione perseguendo il mantenimento del potere d’acquisto nel tempo; - avere una rappresentanza ufficiale in seno ai vari organismi, già esistenti o di eventuale nuova formazione, per partecipare con pieno diritto e potere deliberante a qualsiasi iniziativa riguardante la categoria del personale in quiescenza; - tutelare nelle sedi opportune, comprese le trattative sindacali, gli interessi degli iscritti, ai fini del miglioramento del loro attuale status, in particolare nelle trattative riguardanti: la previdenza, i nostri fondi integrativi, l’assistenza sanitaria e quanto altro possa interessare la categoria; - richiedere (d’iniziativa o prestando assistenza agli interessati) l’esatta applicazione – per la difesa ed il rispetto dei diritti acquisiti – delle norme di legge, contratti, accordi e regolamenti che abbiano interesse per la categoria, ivi comprese le trattative riguardanti i nostri Fondi Integrativi; - promuovere forme particolari di assistenza ai Soci, anche di natura economico-finanziaria; - fornire ai Soci informazioni, consulenza ed assistenza nei loro contatti con la Cassa di Risparmio e gli altri enti ed organismi con i quali le varie categorie dei Soci hanno rapporti; - promuovere e favorire lo sviluppo delle iniziative, anche pubbliche, utili al raggiungimento delle finalità, nonché la collaborazione con Enti similari od organismi che curano ed assolvono compiti in favore dei Soci. L'Associazione, quando richiesta, designa i soggetti che possono far parte dei medesimi Enti ed organismi ed anche di commissioni di studio da loro insediate.
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Art. 3 - Soci
Possono essere Soci tutti i titolari di pensione, già dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione, dell’Esattoria (a suo tempo gestita dalla Cassa) ed i loro superstiti, beneficiari di pensione di reversibilità, che ne facciano regolare richiesta. Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Sono escluse forme di associazione temporanea.
Art. 4 - Ammissione, recesso ed esclusione dei Soci
L'ammissione di un nuovo Socio avviene a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta scritta deve fornire, oltre ai dati per l'iscrizione nel Libro Soci, tutti gli elementi utili per il controllo della sussistenza dei prescritti requisiti. La qualità di Socio si perde per motivata esclusione o per recesso. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. II recesso è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento.
Art. 5 - Diritti dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto: 1. ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione ed a partecipare a tutte le attività sociali; 2. a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione; 3. all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari dell'Associazione
L’Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività: a. dalle quote associative versate annualmente dai Soci; b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci non possono essere rimborsati.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi sociali: a. L'Assemblea Generale dei Soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente del Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali, comunque conferite, si intendono a titolo gratuito.
Art. 8 - Assemblea Generale dei Soci
All'Assemblea Generale possono partecipare, personalmente o per delega, tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali. L’Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Sono di competenza dell'Assemblea Generale: a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione; b. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori; c. l'indizione di referendum tra i Soci; d. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; e. l'approvazione di forme di assistenza finanziaria agli associati elaborate dal Consiglio Direttivo; f. l'approvazione del regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo; g. l'autorizzazione a promuovere vertenze giudiziarie a tutela e difesa di diritti ed interessi comuni dei Soci; h. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al 31 dicembre di ciascun anno. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata quando ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un ventesimo (1/20) dei Soci. La convocazione dell'Assemblea Generale viene fatta a cura del Presidente mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, pubblicato sul periodico edito dalla medesima oppure reso noto ai Soci con lettera circolare, inviata, di massima, quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
Art. 9 - Validità dell'Assemblea Generale
In prima convocazione:
L'Assemblea Generale delibera validamente quando il numero dei Soci intervenuti, di persona o per delega, sia almeno pari ad un quinto del numero degli iscritti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
In seconda convocazione:
Qualsiasi sia il numero degli intervenuti, di persona o per delega, trascorsi trenta minuti dal termine di prima convocazione.
Le deliberazioni sono prese con voto palese o con voto segreto, a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti espressi dai Soci presenti o rappresentati. Il voto segreto può essere richiesto anche da un solo Socio purchè approvato dalla maggioranza dei presenti, senza il computo delle deleghe.
Art. 10 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento da uno dei Vice Presidenti, come disposto dall’Art. 12; in caso di assenza od impedimento dei predetti, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all’Associazione. II Presidente, constatata la validità dell'Assemblea Generale, fa designare da questa, quando del caso, almeno due Soci scrutatori. Funge da Segretario dell'Assemblea Generale il Segretario del Consiglio Direttivo. Per ogni Assemblea Generale deve essere redatto il processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. II processo verbale fa fede per le deliberazioni prese dall'Assemblea Generale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può detenere fino ad un massimo di cinque (5) deleghe; il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, che ricoprono cariche specifiche in seno a questo, non possono detenere deleghe.
Art. 11 - Referendum
Devono essere sottoposti a "referendum", su iniziativa dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo: a) lo scioglimento dell'Associazione, nel caso in cui l’Assemblea Generale non abbia potuto deliberare in merito; b) le modifiche statutarie; c) altri argomenti per i quali il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di proporre all'Assemblea Generale la consultazione di tutto il corpo sociale.
Per la validità del "referendum" occorre la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci. Le proposte sono approvate quando raccolgono la maggioranza dei voti espressi, ferma restando la maggioranza dei tre quarti (3/4) prevista nel precedente articolo 9. Lo scrutinio delle schede dovrà iniziare il primo giorno non festivo, e comunque entro cinque (5) giorni, dopo l’ultimo giorno utile per l’arrivo delle schede.
Le altre modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da un regolamento interno.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da tredici (13) membri, scelti fra i Soci. Nel caso in cui gli eletti dovessero risultare in numero inferiore a tredici (13) il Consiglio si intenderà legalmente costituito con almeno nove (9) Consiglieri eletti.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente sostituto, il Segretario, il Tesoriere ed il responsabile del periodico dell'Associazione. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento, in caso di assenza di entrambi, la sostituzione verrà effettuata dall’altro Vice Presidente. II Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali ed il loro aggiornamento; e le varie incombenze relative alla segreteria. II Tesoriere gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione, secondo i deliberati dei competenti organi, e provvede alla stesura dei bilanci.
Il Consiglio può, inoltre, delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, con obbligo di relazionare costantemente il Consiglio Direttivo; può inoltre chiedere anche la collaborazione di Soci esterni al Consiglio stesso.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre (3) esercizi sociali, precisamente fino all’approvazione dell’ultimo bilancio (comunque non oltre il 30 Aprile) e sono rieleggibili. Se nel triennio qualcuno dei componenti il Consiglio Direttivo viene a cessare, per qualsiasi causa, gli altri membri provvedono alla sostituzione con il primo dei non eletti. Tale sostituzione deve essere comunicata, alla prima occasione, all'Assemblea Generale. I Soci così nominati scadono dalla carica insieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo uscente nomina la Commissione Elettorale, composta da 5 (cinque) Soci che dovrà curare gli adempimenti e le modalità previste dal Regolamento per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. L’insediamento del nuovo Consiglio, presentato dal Presidente della Commissione Elettorale, avverrà al termine del mandato, durante l’Assemblea Generale per l’approvazione del bilancio.
Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, o quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano per iscritto almeno quattro (4) dei suoi componenti. La convocazione viene fatta, con avviso scritto ai singoli membri, contenente l'ordine del giorno. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche per le vie brevi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consigliere che, ripetutamente, dovesse risultare assente ingiustificato, sarà invitato a rinunciare all’incarico e sarà sostituito dal primo dei non eletti, con delibera presa da almeno i ¾ dei componenti il Consiglio, con maggioranza dei 2/3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Se richiesto, anche da un solo membro, le delibere possono essere prese anche con un voto segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il verbale, redatto per ogni adunanza, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14 - Poteri del Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto sia di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci e svolge tutte le azioni necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi sociali.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo: a. gestire l'Associazione; b. convocare l'Assemblea Generale; c. predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea Generale; d. nominare comitati o commissioni di studio; e. designare i nominativi destinati a far parte di enti od organismi nazionali ed internazionali, di qualsiasi genere, d'interesse per l'Associazione e per i Soci; f. approvare i regolamenti interni (salvo quelli di competenza dell'Assemblea Generale); g. deliberare sulla organizzazione di convegni o manifestazioni, aperti alla partecipazione di tutti i Soci e su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione, non riservata alla competenza dell'Assemblea Generale; h. fissare di anno in anno l'ammontare della quota sociale e portarla a conoscenza dei Soci. Il Consiglio Direttivo ha parimenti facoltà di richiedere contribuzioni volontarie straordinarie per particolari esigenze con chiara motivazione.
Può, inoltre, deliberare il rimborso delle spese, purché giustificate, sostenute dai componenti del Comitato medesimo, o delle Commissioni, per lo svolgimento di incarichi loro affidati (nell'interesse dell'Associazione e per la partecipazione alle riunioni del Comitato).
Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo
II Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza di questi.
I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza od impedimento. La firma del Vice Presidente nei verbali o in qualsiasi altro documento fa presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.
Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo l'attribuzione della firma a Soci, titolari di particolari incarichi, relativamente alle funzioni da questi svolte.
Art. 16 - Esercizio Sociale - rendiconto economico e finanziario annuale
L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Copia del rendiconto, insieme con le copie delle eventuali relazioni del Consiglio Direttivo, restano depositate, a disposizione dei Soci, presso la sede dell'Associazione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché il rendiconto medesimo sia approvato.
E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci (o loro eredi) di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o di beni patrimoniali di qualsiasi genere durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 - Libri sociali e documentazione contabile
I libri sociali e la documentazione contabile essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
a. l’elenco dei Soci; b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; c. il libro giornale della contabilità sociale; d. un inventario dei beni mobili.
I documenti di cui ai punti b e c , prima di essere posti in uso, devono essere vidimati dal Presidente dell’Associazione; possono essere a fogli mobili, purché numerati e vidimati dallo stesso Presidente.
Art. 18 - Rinvio
Per quanto non previsto, dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia ed applicabili alle Associazioni di questa natura.
Consociata con la Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito – FAP CREDITO Sede Sociale: Firenze, Via del Castellaccio, 40 – 50121 FIRENZE - Tel. 055 2612575 – www.pensionaticariflor.it Via Generale Dalla Chiesa, 13 – 50136 FIRENZE - Tel 055 6527
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