Rimborso Spese Mediche Personale in quiescenza
FONDAZIONE NAZIONALE E SINDACALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEI PENSIONATI DEL CREDITO
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Agenzia PALERMO 2000 Ramo 16 Polizza N. 65678443 Anno 2011
Tra la Spett.le
FEDERAZIONE NAZIONALE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PENSIONATI DEL CREDITO Via Cesare Balbo, 35 - 00184 ROMA Part. IVA 97141110151 - UDM 4714 (in seguito denominato “Contraente)
e la Spett.le
ALLIANZ S.p.A. DIVISIONE ALLIANZ RAS (Delegataria) Corso Italia, 23 – 20122 MILANO Agenzia di (in seguito denominata “Società”)
che agisce nell’interesse proprio e delle Società Coassicuratrici, si stipula la presente
C O N V E N Z I O N E
Decorrenza: ore 24 del 31.12.2010 Scadenza: ore 24 del 31.12.2011
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Agenzia PALERMO 2000 Ramo 16 Polizza N. 65678443 Anno 2011
PREMIO LORDO ANNUO € 1.225,00.= (alla prima iscrizione: vacanza contrattuale di 60 gg.) (salvo regolazione)
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE Allianz S.p.A. Divisione Allianz Ras
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare e accettare specificatamente le disposizioni dei punti sottoelencati
Art. 16 Premi e Regolazione A.2 Durata dell’assicurazione/Tacita proroga dell'assicurazione A.5 Foro competente B.2 Esclusioni dall’Assicurazione C.2 e 3 Sinistri in strutture convenzionate e non con la Società C.6 Controversie
IL CONTRAENTE
Il Contraente dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società – ALLIANZ S.p.A. DIVISIONE ALLIANZ RAS. – la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 123 D.Lgs. 17/3/95 n.175 e l’INFORMATIVA PRIVACY redatta ai sensi dell’art.13 della D. Lgs. N. 196/2003.
IL CONTRAENTE
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DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NELLA POLIZZA
Assicurazione Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula la polizza.
Assicurato Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione.
Società La Compagnia di assicurazione ALLIANZ S.p.A.
Premio La somma dovuta dal Contraente alle Società.
Infortunio L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Malattia Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio.
Malformazione Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
Difetto fisico Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.
Istituto di Cura Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità , in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Struttura sanitaria convenzionata Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui la Società ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.
Ricovero La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.
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Day-hospital Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica.
Retta di degenza Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica.
Intervento chirurgico Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici.
Intervento chirurgico ambulatoriale Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.
Accertamento diagnostico Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.
Sinistro Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Indennizzo La somma dovuta dalle Società in caso di sinistro.
Indennità sostitutiva Importo giornaliero erogato dalle Società in caso di ricovero in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse.
Franchigia La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’Assicurato l’importo garantito.
Scoperto La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall’Assicurato per le prestazioni di cui ai successivi punti da 3 a 10.
Per ottenere le prestazioni di cui necessita l’Assicurato può rivolgersi, con le modalità riportate alla voce “Sinistri” delle Condizioni Generali, a: a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società c) Parzialmente convenzionato d) Servizio Sanitario Nazionale
Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie.
2. PERSONE ASSICURATE
L'assicurazione è prestata a favore del Personale in quiescenza iscritto alla Federazione Nazionale Sindacale delle Associazioni dei Pensionati del Credito e per i rispettivi coniugi e convivente more-uxorio e figli fiscalmente a carico (anche del coniuge), fino a 26 anni di età conviventi e non conviventi risultanti dallo stato di famiglia.
La copertura può essere estesa, con versamento del relativo premio a carico del dipendente ad ogni altro familiare convivente non fiscalmente a carico (compreso convivente more-uxorio. L’inserimento deve riguardare tutti i componeneti del nucleo familiare.
Garanzia Base
3. RICOVERO
3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a) Pre- ricovero Accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 90 giorni precedenti l’inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. b) Intervento chirurgico Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. c) Assistenza medica, medicinali, cure Prestazioni mediche, infermieristiche e fisioterapiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero. d) Rette di degenza Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di € 250,00 al giorno. e) Accompagnatore Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura.
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Nel caso di ricovero in Istituto di cura, la garanzia è prestata nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo. f) Post ricovero Accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure, anche termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall’istituto di cura.
3.2 TRASPORTO SANITARIO
La Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assicurato all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con ambulanza se in Italia, con qualunque mezzo di trasporto qualora l’Assicurato si trovi all’estero. Il massimale assicurato corrisponde a € 3.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
3.3 DAY-HOSPITAL
Nel caso di Day-Hospital con intervento chirurgico, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura” - con esclusione delle prestazioni di cui alla lett. e) - e 3.2 “Trasporto sanitario” entro i limiti indicati per ciascuna prestazione. Nel caso di Day-Hospital senza intervento chirurgico, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 “Ricovero in Istituto di cura”, lett. a) “Pre-ricovero”, c) “Assistenza medica, medicinali, cure”, d) “Rette di degenza”, entro i limiti indicati per ciascuna prestazione.
3.4 INTERVENTO |